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    18.03.2025

    Il silenzio del MIC nel procedimento di VIA equivale a silenzio assenso orizzontale


    Con la sentenza n. 867 del 4 febbraio 2025, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sul silenzio del Ministero della Cultura (MIC) nell’ambito del procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto agrovoltaico, confermandone la natura di silenzio assenso orizzontale ai sensi dell’art. 17-bis L. n. 241/1990.

    Come noto, nelle procedure di VIA rimesse alla competenza statale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in qualità di autorità competente, adotta il provvedimento di compatibilità ambientale sul progetto previa acquisizione del concerto del MiC, in ossequio al disposto dell’art. 25 D.lgs. n. 152/2006.

    In particolare, con riferimento ai progetti PNRR, l’art. 25, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si esprima “entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni”.

    In buona sostanza, con la citata norma è stato delineato un procedimento in base al quale, conclusa la fase istruttoria, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC rende il proprio parere sulla compatibilità ambientale del progetto il quale viene portato all’attenzione del MiC per la relativa valutazione. Il Ministero è chiamato ad esprimersi entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento reso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

    Fino alle recenti pronunce, accadeva spesso che il MASE attendesse per svariati mesi l’espressione del concerto del MiC, la mancanza del quale comportava un vero e proprio stallo nella procedura non superabile se non mediante la proposizione dell’azione sul silenzio innanzi al Giudice Amministrativo.

    La più recente giurisprudenza amministrativa, prendendo le mosse dall’orientamento formatasi in seno al Consiglio di Stato (cfr., Sez. IV, sent. n. 8610/2023) con riferimento al silenzio della Soprintendenza nell’ambito del procedimento di compatibilità paesaggistica, ha, invece, ritenuto applicabile l’istituto del silenzio-assenso tra Amministrazioni (c.d. silenzio assenso orizzontale) ex art. 17 bis L. 241/1990, anche in caso di procedura di VIA statale.

    L’articolo 17 bis, nel disciplinare gli effetti del dell’inerzia nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, introduce l’istituto del silenzio assenso orizzontale una volta decorsi i termini accordati dalla legge per il rilascio del parere. Tale istituto, per espressa previsione del comma 3, si applica anche nel caso in cui vengano in rilievo interessi sensibili e, dunque, nei casi in cui sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di “amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali”. 

    In definitiva, la più recente giurisprudenza amministrativa stigmatizza l’illegittimità  dei pareri e dei contributi tecnico-istruttori adottati in violazione dei termini perentori di legge escludendo la loro portata preclusiva rispetto alla conclusione del procedimento e, anzi, riconoscendo a quel ritardo valore di silenzio assenso tra amministrazioni una volta decorsi i termini per il rilascio dei pareri, non potendo comportare il ritardo una sospensione sine die del procedimento di VIA in danno dell’operatore.

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