1. CBPA e Pubblicazione delle Nuove Regole Applicative al DM Biometano
Con il termine “BPA” (biomethane purchase agreement) ci si riferisce alla categoria di contratti a lungo termine aventi ad oggetto la fornitura di un determinato volume di biometano prodotto da un impianto di generazione - in fase di sviluppo e, quindi, da realizzarsi, o già realizzato - ad un soggetto acquirente. L’acquirente potrà essere, alternativamente, un “trader” oppure un cliente finale, a partire dalla data di efficacia della Legge n. 101/2024 che ha convertito il Decreto-legge n. 64/2024 (“DL Agricoltura”). In particolare, l’articolo 5-bis del DL Agricoltura prevede l’estensione della definizione di biometano autoconsumato anche al biometano consumato, in un sito diverso da quello di produzione, da parte di un cliente finale attivo nei c.d. settori “hard to abate” che abbia sottoscritto con il produttore apposito contratto di compravendita del biometano, cioè un c.d. corporate BPA o CBPA.
In data 16 maggio 2025, il GSE ha pubblicato le nuove regole applicative (“Regole Applicative”) di cui all’articolo 12 del Decreto del MASE 15 settembre 2022 (“DM Biometano”), le quali meglio dettagliano i principali termini e condizioni dei CBPA, i principali requisiti oggettivi che dovranno essere rispettati dall’impianto biometano di volta in volta rilevante e i requisiti soggettivi delle parti interessate alla sottoscrizione di un CBPA.
2. Caratteristiche dell’Impianto
Con riferimento ai requisiti relativi agli impianti sottesi ad un CBPA:
l’impianto dovrà produrre biometano dalla digestione anaerobica di biomassa proveniente dallo svolgimento di attività agricole, forestali, di allevamento, alimentare e agroindustriale, cioè dovrà trattarsi di un impianto c.d. agricolo;
l’impianto dovrà beneficiare della tariffa incentivante di cui al DM Biometano.
3. Caratteristiche del cliente finale
Con riferimento, invece, ai requisiti soggettivi relativi alle parti di un CBPA, nel caso in cui l’impianto sotteso al CBPA sia connesso ad una rete pubblica, le Regole Applicative hanno precisato che il cliente finale dovrà essere principalmente attivo in un settore identificato come “Hard to Abate”, tra cui rientrano (a fini esemplificativi) cementifici, acciaierie, cartiere, vetrerie, imprese siderurgiche e chimiche. Tale requisito soggettivo non è invece richiesto con riferimento al caso in cui l’impianto oggetto del CBPA sia connesso ad una rete chiusa.
4. Caratteristiche dell’Accordo di compravendita di biometano
L’accordo di compravendita di biometano di cui all’art. 5-bis del DL Agricoltura potrà essere sottoscritto sia anteriormente che posteriormente all’entrata in esercizio dell’impianto di biometano di volta in volta rilevante e dovrà essere trasmesso al GSE. Inoltre, detto tipo di accordo dovrà necessariamente rispettare requisiti e contenuti minimi dettagliatamente esposti nelle Regole Applicative ed elencati di seguito.
In primo luogo, il CBPA dovrà avere ad oggetto l’intero volume di biometano prodotto dall’impianto di volta in volta rilevante e le relative garanzie di origine.
In secondo luogo, la durata dovrà essere almeno di un anno.
Infine, il CBPA dovrà includere ulteriori di previsioni volte a garantire che il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente finale autoconsumatore.
5. Osservazioni conclusive
Alla luce di quanto considerato, le Regole Applicative permettono di completare il panorama delle fonti normative e regolatorie necessarie alla negoziabilità di corporate biomethane purchase agreements, i quali potrebbero assumere una rilevanza fondamentale e crescente all’interno del panorama contrattuale del mercato energetico italiano data sia la diffusione di un numero via via maggiore di impianti di generazione di biometano derivante dalla purificazione del biogas da fermentazione anaerobica di biomassa agricola sia la rilevanza che accordi di questo tipo possono rivestire per clienti finali con particolare riferimento ad obiettivi interni di sostenibilità e decarbonizzazione oltre che all’adempimento degli obblighi di cui al sistema ETS (Emission Trading Scheme) europeo.